Art. 2.

      1. In caso di appello, l'imputato e il pubblico ministero possono richiedere l'applicazione del patteggiamento in appello anche se il dibattimento è già in corso quando al medesimo consegue una rideterminazione della pena con applicazione alla medesima dell'indulto di cui all'articolo 1. Tale richiesta deve essere formulata entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della

 

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presente legge. Se tale udienza risulta fissata entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'udienza medesima, su richiesta dell'imputato, è rinviata per consentire all'imputato stesso di concordare con il procuratore generale la rinuncia a taluni motivi di appello e l'accoglimento di altri con rideterminazione della pena.